Manifesto

La storia non è fatta solo di date, battaglie e confini.
È fatta di persone: madri, padri, figli, fratelli.

Fronti Dimenticati nasce dal desiderio di dare voce a chi la storia ha spesso lasciato ai margini: ai giovani partiti per il fronte e mai tornati, a chi ha combattuto, sofferto, costruito, resistito, a chi ha vissuto le due guerre mondiali nei paesi, nelle valli e sulle montagne della provincia di Sondrio.

Siamo un gruppo di volontari, diversi per età e percorsi, ma uniti dalla stessa passione: raccontare la storia dal lato umano.

Crediamo che i manufatti militari, le trincee, i forti, le strade e le infrastrutture non siano solo opere di pietra e cemento, ma testimonianze vive. Ogni muro, ogni galleria, ogni reperto custodisce storie di sacrificio, fatica e speranza.
Il nostro impegno è recuperarli, studiarli e valorizzarli, affinché non diventino rovine mute, ma strumenti di memoria e conoscenza.

Studiamo, ricerchiamo e raccogliamo testimonianze, documenti e reperti legati alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale nel nostro territorio.
Lo facciamo con rispetto, rigore e passione, consapevoli che ricordare non significa celebrare la guerra, ma comprendere il passato per costruire un futuro più consapevole.

Attraverso eventi, mostre, pubblicazioni, incontri, podcast e attività educative, vogliamo rendere la storia accessibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni. Perché la memoria non è qualcosa da conservare in silenzio, ma da condividere.

Fronti Dimenticati è anche dialogo e collaborazione con altre associazioni, con enti pubblici e privati, con chiunque creda che la conoscenza della storia sia un valore civile e sociale.

Custodiamo la memoria di chi c’era, per dare senso a ciò che siamo oggi e per non dimenticare mai che dietro ogni fronte, anche quello più lontano, ci sono sempre state delle vite.

I Soci Fondatori

Massimo Rota

Massimo Rota

È nato a Bergamo il 18 agosto 1960 ed è ora residente a Grosio. Laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, ha lavorato come Informatore Scientifico del Farmaco dal 1985 al 2023, ricoprendo anche la carica di presidente dell’Associazione Nazionale Informatori Scientifici del Farmaco sez. di Bergamo dal 2000 al 2004. Per motivi professionali ha frequentato molteplici corsi di tecnica di comunicazione, vendita e marketing sviluppando competenze nella gestione di rapporti con stakeholders regionali e nazionali.  

Ha prestato servizio militare a Merano negli Alpini del battaglione Edolo(11/79) e da febbraio 2022 è volontario dell’OdV “Zlaghoda” di Bergamo, Associazione che si occupa di spedire aiuti umanitari alla popolazione Ucraina martoriata dalla guerra.

Ha frequentato Grosio per motivi lavorativi dal 1985 e a gennaio 2025 vi ha trasferito la residenza

Appassionato di escursionismo, viaggi, mountain bike e storia della Prima e Seconda Guerra Mondiale, ha trovato nell’esplorazione dell’enorme complesso di difesa della seconda linea di resistenza della Valtellina il connubio perfetto per realizzare sul campo le proprie passioni.

È presidente dell’Associazione Fronti Dimenticati.

Massimiliano-Pini

Massimiliano Pini

È nato a Sondalo il 05/03/2002 e  residente a Grosio. Laureato in Scienze dei Beni Culturali, sta ultimando gli studi universitari a Padova specializzandosi in Turismo, Cultura e Sostenibilità e in studi paesaggistici, coniugando questa formazione alle esperienze già maturate nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali in zone interne e montane.

Sin da piccolo ha percorso i sentieri di Grosio e dintorni. Appassionato di storia e cultura locale, dall’osservazione dei numerosi manufatti presenti sul territorio e dall’ascolto e lettura delle testimonianze legate alle guerre mondiali ha coltivato il forte desiderio di spendersi per valorizzare questo immenso patrimonio materiale e immateriale.

È vice-presidente dell’Associazione Fronti Dimenticati.

Alessandro Pini

Alessandro Pini

È nato a Sondalo il 23/01/1998 ed è ora residente a Milano. Laureato magistrale in Lettere Moderne, ha poi deciso di intraprendere una carriera diversa dal percorso di studi e ora lavora come barman.

Nonostante non abiti più a Grosio, ha sempre mantenuto un legame profondo con la sua terra natìa.

Da grande appassionato di storia ha intravisto nell’Associazione un’opportunità per valorizzare un patrimonio culturale che stava andando perduto e, allo stesso tempo, anche un modo per ricordare uno dei periodi più bui della storia del ‘900, per far sì che non accada più.

È tesoriere dell’Associazione Fronti Dimenticati.

GABRIELE-ANTONIOLI

Gabriele Antonioli

È nato a Grosio il 2-10-1950 e ivi residente. Laureato in lingue e bancario in pensione, è da sempre appassionato cultore della storia di Grosio in tutte le sue espressioni: analisi delle fonti documentarie, manifestazioni artistiche e testimonianze dialettali.

Ha curato l’inventariazione degli archivi storici parrocchiali di Grosio, Grosotto, Mazzo e Tiolo.

Ha regestato il fondo pergamenaceo del Comune di Grosio e la parte ottocentesca del suo archivio. Ha pubblicato l’Inventario dei toponimi di
Grosio, la parte storica nella monografia sulla Chiesa di San Giorgio, Il “Dizionario etimologico-etnografico
grosino”, il compendio storico del paese e delle sue famiglie nei volumi: “Grosio 5.000 anni di storia” e “Onomastica grosina”.

È stato presidente del Parco delle Incisioni Rupestri, presidente della Biblioteca comunale di Grosio, consigliere del Centro di studi Storici dell’Alta Valle e dell’Istituto Archeologico Valtellinese. È tuttora membro dei consigli della Società Storica Valtellinese e dell’Istituto di dialettologia e
di etnografia valtellinese e valchiavennasca.

Ha pubblicato numerosi articoli sui bollettini dei centri storici locali e nazionali.

È socio fondatore dell’Associazione Fronti Dimenticati.

Aurelio Besseghini

Aurelio Besseghini

È nato a Grosio il 2 gennaio 1974, dove vive da sempre. Lavora in Svizzera come coordinatore dei lavori presso un’azienda operante nel settore delle costruzioni e del mantenimento del territorio. Nel corso della sua attività professionale ha maturato solide competenze negli interventi di restauro conservativo e di valorizzazione di immobili culturali e paesaggistici, prestando particolare attenzione al rispetto delle caratteristiche storiche e ambientali dei manufatti.

Abitando nella frazione di Casale Lago, una delle aree di Grosio con la maggiore concentrazione di manufatti militari, ha sviluppato fin dall’infanzia un rapporto diretto e profondo con le strutture militari storiche, esplorandole e conoscendole insieme ad amici e familiari.

Ha scelto di far parte dell’Associazione Fronti Dimenticati con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo delle trincee e di tutte quelle opere militari che rischiano di scomparire a causa dell’abbandono, della mancata conoscenza o dell’avanzare della vegetazione. Il suo impegno è volto a valorizzare questi manufatti non solo dal punto di vista costruttivo e tecnico, ma anche per il loro profondo significato umano, come luoghi di memoria, identità collettiva, comunità e funzione civica.

È socio fondatore dell’Associazione Fronti Dimenticati.

 

Raffaele D'Elia

È nato nel 2003 ed è residente a Grosotto. Si è laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso il Politecnico di Milano e sta ora continuando gli studi in Ingegneria Meccanica.

Per conto dell’Associazione culturale Amici della Croce di Campiano, durante l’anno 2025 ha portato avanti  il progetto “Cornin 15-18” con lo scopo di valorizzare i sentieri e i manufatti realizzati durante la Grande Guerra sulle pendici dell’omonimo monte.

In ottica di collaborazione e condivisione ha deciso di mettersi in gioco all’interno di Fronti Dimenticati.

È socio fondatore dell’Associazione Fronti Dimenticati.

ALESSANDRO-DERIU

Alessandro Deriu

Residente a Vervio e impegnato nella vita amministrativa come Consigliere comunale con deleghe a Cultura e Turismo, coltiva da sempre un profondo interesse per la storia e l’archeologia locale. Questa passione lo ha portato a ricoprire ruoli di supporto presso l’Istituto Archeologico Valtellinese e il Parco delle incisioni Rupestri di Grosio, oltre a prestare servizio presso Palazzo Besta a Teglio.

Per Alessandro la storia del territorio non è fatta solo di grandi eventi, ma si legge soprattutto nei piccoli avvenimenti locali e nei manufatti che ancora oggi ci parlano, come le trincee della Grande Guerra. Convinto che queste testimonianze siano un patrimonio fragile e spesso sottovalutato, ha scelto di contribuire a Fronti Dimenticati condividendo i propri studi e materiali di ricerca.

Il suo obiettivo è semplice: aiutare l’Associazione a preservare e tramandare quei segni del passato che rischiano di scomparire.
 
È socio fondatore dell’Associazione Fronti Dimenticati.
 
 
 
MARCO-RODIGARI

Marco Rodigari

È nato a Sondalo il 25 aprile 1989 e residente a Valdisotto.

Amante della storia locale, è stato responsabile del Forte Venini al Dossaccio di Oga, una struttura ben conservata della Grande Guerra a difesa del Bormiese.

Dopo vari anni di studi e ricerche in archivi locali e nazionali ha scritto la pubblicazione “Tracce di storia”. 

A fine febbraio uscirà “I sogni del soldato”, un libro che racconta la storia dei soldati in alta quota e nelle retrovie, oltre alla logistica dei trasporti e delle comunicazioni nella Guerra Bianca.

È socio fondatore dell’Associazione Fronti Dimenticati.

Statuto

Fronti Dimenticati OdV

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita, l’associazione denominata “FRONTI DIMENTICATI- ODV” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017

2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l’acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta

3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Grosio (SO) e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – Finalità

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intendepromuovere con ogni mezzo opportuno la ricerca e la diffusione della cultura in particolare

a) salvaguardare e promuovere il recupero e la conoscenza dei manufatti inerenti alla Prima e Seconda Guerra Mondiale nei territori della provincia di Sondrio 

b) la memoria storica e le vicende umane di chi ha vissuto quei tragici periodi.

Art 3 – Attività di interesse generale

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività editoriali, di promozione diffusione della cultura e della pratica del volontariato 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati

2. In particolare l’associazione si propone di:

a) Adoperarsi per la riqualificazione dei manufatti e dei luoghi della provincia di Sondrio inerenti alla Prima e Seconda guerra mondiale come intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni  b) Studio e ricerca della storia degli eventi bellici sopracitati con particolare riferimento a accadimenti a persone e luoghi della provincia di Sondrio  c) Studio e catalogazione dei reperti e documenti inerenti alla Prima e Seconda guerra Mondiale della provincia di Sondrio  d) Promozione e partecipazione ad eventi, mostre e manifestazioni, pubblicazione di libri e audiolibri, podcast inerenti alla Prima e Seconda guerra Mondiale  e) Partecipare a fiere storiche e mercati vari, promuovendo la pubblicità dei manufatti della Prima e Seconda guerra Mondiale e delle infrastrutture ad essa correlate. 

f) Preservare la memoria storica degli eventi della Prima e Seconda guerra Mondiale in provincia di Sondrio 

g) Favorire lo scambio di esperienze tra l’associazione “FRONTI DIMENTICATI-ODV” e altre associazioni e enti pubblici, per promuovere la conoscenza delle esperienze umane nei conflitti bellici passati e presenti a beneficio delle generazioni future per la fratellanza fra i popoli  h) collaborare con enti pubblici e privati per la tutela del patrimonio culturale

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l’individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L’associazione può prevedere come associati anche l’ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

− i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto; − i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;

− i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.

5. L’ammissione all’associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

6. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

8. I sostenitori non sono soci e sono tutte le persone che, condividendo gli ideali dell’Associazione, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.

3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento; 

f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo; c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Assemblea.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell’Associazione.

6. L’Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell’associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il consiglio direttivo;

c) il presidente;

d) l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.

2. Gli organi sociali, l’organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 – Competenze dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a)eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b)eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei  conti;

c)approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;

d)deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

e)deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

f)ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

g)approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

h)fissare l’ammontare del contributo associativo;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dell’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L’Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e pubblicato sul sito www.frontidimenticati.it (quando disponibile), nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell’apposito libro dei soci.

6. L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.

7. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’associazione , devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l’identità e la legittimazione dei votanti.

12. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;  b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;

f) proporre, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota associativa annuale;

g) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte; h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;

j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

k) deliberare in merito all’esclusione di soci;

l) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;

n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee; r) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri**; s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 – Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

− ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

− dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

− può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

− ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

− convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;

− sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

− in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Organo di controllo

1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

Art. 20– Collegio dei Garanti

1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o due componenti, il Collegio, nel corso del mandato, fa ricorso ai supplenti. I componenti così subentrati scadono alla scadenza naturale del mandato.

2. Alla prima Assemblea utile si provvede alla nomina dei nuovi supplenti.

3. Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, tutti i componenti del Collegio, il Consiglio provvede a convocare l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Collegio dei Garanti nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi.

4. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art. 21 – Libri sociali

1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a)il libro degli associati;

b)il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c)il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

d)il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti); e)il registro dei volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 22 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:

a) quote associative;

b) contributi pubblici;

c) contributi privati;

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e) rendite patrimoniali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 – Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L’associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26. Diritti d’autore

Tutte le opere, i documenti, i materiali multimediali e ogni altro contenuto anche soggetto alla Legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), acquisiti o raccolti nell’ambito delle attività indicate all’art. 3 del presente Statuto, potranno essere utilizzati esclusivamente 1)previo consenso scritto del proprietario o dell’autore/titolare dei diritti, da esprimersi tramite apposito modulo fornito dall’Associazione 2) nell’ambito e per le sole finalità istituzionali e culturali dell’Associazione. Ogni altro utilizzo, compresa la riproduzione, diffusione o pubblicazione al di fuori delle attività associative, dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto sia dal titolare dei diritti sia dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’Associazione si impegna a rispettare i diritti morali e patrimoniali degli autori e a garantire un uso corretto, etico e conforme alla legge dei materiali ricevuti.

Art. 27 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Il valore di esserci

Ricordare e mantenere in vita le storie di chi ci ha preceduto: i giovani che hanno combattuto o costruito, i nostri paesani e parenti che hanno vissuto momenti difficili e rendere giustizia alla loro esperienza.

Far parte di Fronti Dimenticati significa trasformare questo ricordo in azione concreta, contribuendo a costruire un futuro diverso che non dimentica il passato.

Unendoti a noi potrai:

  • Aiutare direttamente nell’organizzazione di eventi culturali e mostre, vivendo la storia in prima persona
  • Accedere e consultare il materiale raccolto dall’Associazione su persone, luoghi e manufatti storici
  • Entrare a far parte di una comunità di volontari appassionati e impegnati nel recupero del nostro passato.

Custodire la memoria della nostra terra è un impegno che cresce solo se condiviso